OBBLIGO DELLA PEC PER I PROFESSIONISTI

Data:
18 Marzo 2013

OBBLIGO DELLA PEC PER I PROFESSIONISTI

PECSi rammenta a tutti gli iscritti che già dal 28 gennaio 2009 è in vigore la  legge n.2 del 28/01/2009 che convertiva il decreto legge 185 del 29/11/2008.

Il  comma 7 dell’articolo 16 di detta legge cita testualmente: “I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata”.

Dopo anni di relativo “oblio”, il Legislatore vuole dare ora piena attuazione ed efficacia a tale disposizione di legge.

A tal proposito si ricorda che l’Ordine dei Medici ed Odontoiatri della BAT mette a disposizione, per i propri iscritti,  l’attivazione gratuita della PEC mediante semplici passaggi una volta che ci si collega al sito WEB all’indirizzo: www.omceobat.it e cliccando al link in alto a destra.

 

Alcuni chiarimenti:

La Posta Elettronica Certificata (PEC) è il sistema che consente di inviare e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta di ritorno, pertanto è uno strumento volto a semplificare i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, oltre a ridurre i costi e i tempi delle comunicazioni e garantire la certezza al mittente, l’integrità e la riservatezza dei messaggi.

Inoltre, il sistema di Posta Certificata, grazie ai protocolli di sicurezza utilizzati, è in grado di garantire la certezza del contenuto non rendendo possibili modifiche al messaggio, sia per quanto riguarda i contenuti che eventuali allegati.

La Posta Elettronica Certificata garantisce – in caso di contenzioso – l’opponibilità a terzi del messaggio.

Il termine “Certificata” si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una ricevuta che costituisce prova legale dell’avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali allegati. Allo stesso modo, il gestore della casella PEC del destinatario invia al mittente la ricevuta di avvenuta consegna.

I gestori certificano quindi con le proprie “ricevute” che il messaggio:

  • E’ stato spedito
  • E’ stato consegnato
  • Non è stato alterato

In ogni avviso inviato dai gestori è apposto anche un riferimento temporale che certifica data ed ora di ognuna delle operazioni descritte. I gestori inviano ovviamente avvisi anche in caso di errore in una qualsiasi delle fasi del processo (accettazione, invio, consegna) in modo che non possano esserci dubbi sullo stato della spedizione di un messaggio. Nel caso in cui il mittente dovesse smarrire le ricevute, la traccia informatica delle operazioni svolte, conservata dal gestore per 30 mesi, consentirà la riproduzione, con lo stesso valore giuridico, delle ricevute stesse.

Si chiede, pertanto, a tutti i professionisti iscritti a codesto Ordine Professionale di comunicare nel più breve tempo possibile il proprio indirizzo PEC, utilizzando la modulistica presente sul nostro sito, ovviamente tramite la propria PEC.

Chi ha già attivato la PEC tramite il sito dell’Ordine della BAT o chi ha già comunque comunicato a suoi tempo il proprio indirizzo di PEC non deve inoltrare nessuna comunicazione in quanto tali dati sono già acquisiti agli Atti di Codesto Ordine.

Modulo per la comunicazione della PEC all’Ordine

Ultimo aggiornamento

18 Marzo 2013, 12:05

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